A decorrere dal 1° gennaio 2014, è in vigore il nuovo tributo comunale sui rifiuti (TARI), che sostituisce integralmente il precedente regime di prelievo sui rifiuti (TARES) e viene definita e riscossa dal Comune in cui ha sede l’immobile.
La TARI è dovuta da chiunque possegga o detenga locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. Pertanto, l’allacciamento anche ad un solo servizio pubblico (gas, acqua o energia elettrica) o la presenza di arredo implica l’assoggettabilità al tributo.
La TARI viene applicata su due grandi categorie di utenze: le UTENZE DOMESTICHE (privati cittadini) e le UTENZE NON DOMESTICHE (locali per uffici o attività commerciali e d’impresa) e si compone di:
- parte fissa: determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio di igiene ambientale (investimenti, ammortamenti, personale) e legata alla superficie degli immobili;
- parte variabile: rapportata alle quantità di rifiuti raccolti, al servizio fornito, all’entità dei costi di gestione e legata alla reale produzione di rifiuti.
Per informazioni di dettaglio e chiarimenti sull’applicazione del tributo, contattare il Comune di riferimento.